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Legge 27/12/2002 n. 290

3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento".

- Il testo dell'art. 11 del già citato Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 è il seguente: "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli).

1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto

a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con Decreto ministeriale

b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).

2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare

a) i giovani che:

1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non siano incorsi: in condanne per delitti non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;

6) compiano il 17o anno di età e non abbiano compiuto il 26 anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso

b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di ri gore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare

a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

1) non abbiano superato il 40o anno di età;

2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio

b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera

a):

1) abbiano compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servi zio permanente;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgi mento dei relativi corsi sono stabilite con apposito Decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonchè alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonchè dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 5.

6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al pun-

8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.

9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni".

-Il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263, è il seguente: "Art. 20 (art. 15, Legge 17 luglio 1910, n. 511). Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione. La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per Decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra". "Art. 44 (art. 50, Legge 17 luglio 1910, n. 511).

-Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare".

-Il testo dell'art. 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al Regio Decreto 6 febbraio 1933, n. 391 è il seguente: "Art. 2. - È abrogato il Regio Decreto 22 gennaio 1920. Il presente Decreto avrà vigore dal 1 luglio 1933".

-La già citata Legge 6 agosto 1991, n. 255 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1933, n. 109.

-Per il testo dell'art. 36 del già citato Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), vedasi le note all'art. 2 della presente Legge.

- Il testo dell'art. 61-bis del già citato Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 è il seguente: "Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente Decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".

- La Legge 15 dicembre 1990, n. 396, reca "Interventi per Roma, capitale della Repubblica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n.

300).

Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2003, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2003, come segue

a) Esercito n. 26.854

b) Marina n. 5.907

c) Aeronautica n. 5.994.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della Legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della Legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue

a) Esercito n. 8

b) Marina n. 190

c) Aeronautica n. 220.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della Legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue

a) Esercito n. 250

b) Marina n. 140 0

d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della Legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unità.

7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del Regio Decreto-Legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della Legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unità.

8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della Legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unità.

9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 10.600 unità.

 

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